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Capo I. - Della comunione in generale - Art. 1110 / 1116
Art. 1100
(Norme regolatrici)
Quando la proprieta'
o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la
legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Art. 1101 (quote dei partecipanti)
Le quote dei
partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il
concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei
pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive
quote.
Art. 1102
(Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante
può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e
non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può
estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso.
Art. 1103
(Disposizione della quota)
Ciascun partecipante
può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa
nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei
partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del
titolo III del libro VI.
Art. 1104
(Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante
deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a
norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con
la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che
abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del
partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da
questo dovuti e non versati.
Art. 1105
(Amministrazione)
Tutti i partecipanti
hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per
gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti
siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può
anche nominare un amministratore.
Art. 1106
(regolamento ed amministratore)
Con la maggioranza
calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato
un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può
essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo,
determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107
(Impugnazione del Regolamento)
Ciascuno dei
partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria
il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione
che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in
cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine
indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato
impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art. 1108
(Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione
della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del
valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo
o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di
alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente
gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di
tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di
diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a
nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune.
Art. 1109
(Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei
componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la
disposizione del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione
relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'art. 1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110
(Rimborso di spese)
Il partecipante che,
in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore,
ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha
diritto al rimborso.
Art. 1111
(Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei
partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso
non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in
comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto
anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un
termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della
comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112
(Cose non soggette a divisione)
1112. (Cose non
soggette a divisione). Lo scioglimento della comunione non può essere
chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire
all'uso a cui sono destinate (1). (1) Si veda l'art. 11 della L. 14
agosto 1971, n. 817, sul vincolo trentennale di indivisibilità, a pena
di nullità, dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse
dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà
coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e sulla
revocabilità di esso.
Art. 1113 (Intervento nella
divisione ed opposizioni)
I creditori e gli
aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono
impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano
notificato un'opposizione anteriormente alla divisione
stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione
che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per
l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di
divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima
della trascrizione della relativa domanda. Devono essere
chiamati a intervenire, perché la divisione abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e
coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in
virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima
della trascrizione dell'atto di divisione o della
trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti
nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone
indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di
prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114
(Divisione in natura)
La divisione ha
luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti
corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115
(Obbligazioni solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante
può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la
cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda
di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal
prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in
natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa,
salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato
il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione
per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri
condividenti.
Art. 1116
(Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria)
Capo II -
Della comunione in generale - Art.117/1139
Art. 1117
(Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal
titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri
simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico,
gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118
(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che
gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.Il condomino non
può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al
contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art. 1119
(Indivisibilità)
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che
la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a
ciascun condomino.
Art. 1120
(Innovazioni)
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o
all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.Sono
vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico
o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121
(Innovazioni gravose o voluttuarie)
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto
dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono
tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122 (Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune) - Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 (Ripartizione delle spese) - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione di servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (c. 1104, 11182; att. C. 63, 68 ss.). Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63).
Art. 1124 (Manutenzione e ricostruzione delle scale) - Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa è ripartita fra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. C. 68 ss.). Al fine del concorso nella metà della spesa , che è ripartita in ragione del valore, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai)- Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 ( Lastrici solari ad uso esclusivo)- Quando l'uso esclusivo dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio e della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. c. 68 ss.).
Art. 1127 ( Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) - Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 (Perimento totale o parziale dell'edificio) - Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo o dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse (c. 1123). L'indennità corrisposta per l'assicurazione delle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere (c. 2932) agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 (Nomina e revoca dell'amministratore) - Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore (c. 1106). Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea (c. 11364). Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (att. c. 64). La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro (c. 1138 3-4; att. c. 71).
Art. 1130 (Attribuzioni dell'Amministratore) - L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini (c. 1135 ss.) e curare l'osservanza del regolamento di condominio (c. 1138);2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini (c. 1117);3) riscuotere i contributi (c. 1123 - 1126) ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e epr l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere glia tti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione (c. 11293, 1135 n.3).
Art. 1131 (Rappresentanza) - Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitogli dal regolamento di condominio (c.1138) o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi (att. c. 65) Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (c.1117); a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini (c.11364). L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato (c. 1129; att. c. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni (c. 11384).
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti) - Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condomino, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente (c. 11384).
Art.
1133
(Provvedimenti
presi dall'amministra)
-
tore. - I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio
del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti
dall'art. 1137.
Art. 1134 (Spese fatte dal condomino)- Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni (c. 1117) senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (c. 1110).
Art. 1135 (Attribuzioni dell'assemblea dei condomini ) - 01-tre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria,costituendo,se occorre, un fondo speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni )- L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di vo-ti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a matene che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condòmini sono stati invitati alla riunione Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Art.
1137
(Impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea)
- Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la
sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve essere
proposto, sotto pena di decadenza entro trenta giorni, che decorrono
dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 (Regolamento di condominio) - Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118, secondo comma, 1119,1120,1129, 1131,1132,1136 e 1137.
Art. 1139 (Rinvio alle norme sulla comunione) - Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.